I contributi per la formazione degli enti privati

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I contributi per la formazione degli enti privati

Con Decreto n. 107/IV/2015 del 14 aprile 2015, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che a decorrere dall’anno 2015 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui alla legge 40/87 (enti privati che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali) sono quelli fissati nel D.M. n. 125 del 3 marzo 1987 e s.m.i., nonché nel D.M. n. 321/VI/2007del 21 dicembre 2007.

Per l’anno 2015, le istanze di contributo andavano presentate entro e non oltre il 14 gennaio 2016 mentre, per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 15 febbraio di ogni anno.

Il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verrà assegnato secondo i seguenti criteri:

  • attività formativa dichiarata/attestata a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
  • numero di Regioni nelle quali viene raggiunto un minimo di 100.000 ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
  • numero dei dipendenti della sede centrale a cui sarà riservato il 10% delle risorse.

Si ricorda che, pena la non ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione elencata nell’allegato allo stesso DM n. n. 107/IV/2015 (Elenco Documenti) pubblicato sul sito ministeriale in data 15 gennaio 2016.

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