I comportamenti compatibili col possesso non costituiscono molestia
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 maggio 2010
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Con ordinanza depositata il 9 aprile 2010, il Tribunale di Cassino ha escluso la sussistenza di uno spoglio o di una molestia possessoria in una vicenda in cui un uomo lamentava l'allaccio illegittimo del vicino alla propria condotta fognaria. L'uomo aveva adito l'autorità giudiziaria per chiedere la rimozione del tubo del vicino dallo scarico del suo bagno, sull'assunto che tale allaccio era causa di notevoli esalazioni maleodoranti.
Secondo i giudici di merito, tuttavia, perché possa ritenersi configurata una molestia occorre che l'attività materiale attuata dal terzo abbia un “congruo e apprezzabile contenuto di disturbo di detto possesso e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso o notevolmente difficoltoso il manifestarsi di tale posizione”; per contro, ne sono esclusi quei comportamenti che non compromettono né limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto ma siano con questo compatibili.
Nella fattispecie in esame – continuano i giudici - non erano ravvisabili neanche i presupposti per le le azioni di “denuncia di nuova opera” o di “danno temuto” in quanto, da una parte, l'opera era terminata e, dall'altra, non sussisteva un pericolo concreto di danno alla cosa oggetto di tutela.
Secondo i giudici di merito, tuttavia, perché possa ritenersi configurata una molestia occorre che l'attività materiale attuata dal terzo abbia un “congruo e apprezzabile contenuto di disturbo di detto possesso e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso o notevolmente difficoltoso il manifestarsi di tale posizione”; per contro, ne sono esclusi quei comportamenti che non compromettono né limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto ma siano con questo compatibili.
Nella fattispecie in esame – continuano i giudici - non erano ravvisabili neanche i presupposti per le le azioni di “denuncia di nuova opera” o di “danno temuto” in quanto, da una parte, l'opera era terminata e, dall'altra, non sussisteva un pericolo concreto di danno alla cosa oggetto di tutela.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - L'allaccio abusivo non configura lo spossessamento - Rossi
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