Guida senza casco: contestazione anche successiva, se motivata

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La Cassazione, con sentenza n. 11656 depositata lo scorso 13 maggio, ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace aveva considerato valido un verbale di accertamento di una multa notificato ad un motociclista che era stato colto alla guida del proprio veicolo senza il caso protettivo. Il centauro si era opposto a detto verbale lamentando l'omessa contestazione immediata della violazione imputatagli.

Per quest'ultimo, tuttavia, il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità non ha avuto l'esito sperato in quanto in tale sede è stato ribadito come le violazioni del codice della strada debbano essere sì immediatamente contestate ma non nel caso in cui tale incombente risulti impossibile; in proposito – si legge nel testo della decisione – l'elencazione di casi non necessariamente tipizzati dall'articolo 200 del Codice della strada, per come fornita dall'articolo 384 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, deve essere considerata come meramente esemplificativa della impossibilità a contestare nell'immediatezza; possono ricorrere, cioè, anche casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile. Caso ravvisato nella vicenda di specie dove, per come si poteva leggere nel verbale di accertamento, gli agenti non avevano potuto provvedere alla immediata contestazione in quanto impegnati nelle formalità di altra contestazione.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Multa per mancanza di casco anche con contestazione differita

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