Guida pratica per il contribuente cittadino

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Dalla collaborazione tra il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ed Equitalia è nata la “Guida per il contribuente”, che ha come obiettivo la tutela e la garanzia del cittadino che riceve una cartella di pagamento.

In particolare, si precisa che nel caso in cui il contribuente presenti l’istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo blocca nuove azioni esecutive e sospende quelle già avviate nei confronti del debitore da parte di Equitalia. Solo nel caso in cui il Fisco intravede un irreversibile pregiudizio per la riscossione delle suddette somme, allora la sospensione può essere negata.

Se il cittadino presenta la domanda di rateazione del debito, deve ricevere obbligatoriamente un provvedimento finale da parte dell’Agenzia di riscossione, che gli deve essere notificato entro 90 giorni, indipendentemente dal fatto che la sua richiesta di rateazione venga accolta o meno.

Se il provvedimento finale è di rigetto, Equitalia ne deve specificare le motivazioni esponendo i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche della decisione. Si deve motivare anche l’accoglimento parziale. Sempre in caso di non accoglimento della richiesta di rateazione, le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al debitore tramite notifica direttamente presso lo sportello o al suo stesso domicilio, prima ancora che si sia ricevuto il provvedimento finale. Il tutto per consentire al cittadino di instaurare un contraddittorio – entro 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione – con l’agente della riscossione prima dell’impugnazione del provvedimento definitivo.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 30 – La richiesta di rateazione non sospende il fermo – Trovato

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