Guida in stato di ebbrezza: valida la sospensione della patente senza verbale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 ottobre 2009
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Con una sentenza depositata il 15 settembre scorso, la n. 19880, la Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso avanzato dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo contro la decisione con cui il Giudice di pace aveva ritenuto nulla l'ordinanza di sospensione della patente comminata dal Prefetto ad un automobilista colto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica.
Il giudice onorario aveva accolto il ricorso presentato dal trasgressore che lamentava la mancata redazione e consegna immediata di un verbale di contestazione per la violazione di cui all'art. 186 C.d.S.
Secondo la Cassazione, poiché nella specie non si trattava di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative, bensì di misure cautelari conseguenti all'avvenuto accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, non vi era “alcun obbligo per la Polizia Giudiziaria intervenuta di redigere il verbale relativo all'espletato test alcolico, avendo provveduto al ritiro immediato della patente ed alle informazioni di rito”.
Il giudice onorario aveva accolto il ricorso presentato dal trasgressore che lamentava la mancata redazione e consegna immediata di un verbale di contestazione per la violazione di cui all'art. 186 C.d.S.
Secondo la Cassazione, poiché nella specie non si trattava di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative, bensì di misure cautelari conseguenti all'avvenuto accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, non vi era “alcun obbligo per la Polizia Giudiziaria intervenuta di redigere il verbale relativo all'espletato test alcolico, avendo provveduto al ritiro immediato della patente ed alle informazioni di rito”.
- ItaliaOggi, p. 39 – L'ubriaco è multabile senza verbale - Manzelli
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