Guida all’autoliquidazione INAIL 2023
Pubblicato il 26 gennaio 2023
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Entro il prossimo 28 febbraio 2023 i datori di lavoro titolari di PAT dovranno presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della possibilità di fruire della riduzione del premio artigiani sulla regolazione ai sensi della legge n. 296/2006, mediante l’utilizzo dei servizi online “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
Come noto, il premio assicurativo dovuto all’INAIL, che non soggiace alle medesime scadenze mensili tipiche delle gestioni previdenziali, andrà versato in un’unica soluzione entro il prossimo 16 febbraio ovvero in quattro rate trimestrali aventi scadenza 16 febbraio 2023, 16 maggio 2023, 21 agosto 2023 e 16 novembre 2023.
L’invio della dichiarazione delle retribuzioni interesserà tutti i datori di lavoro aventi una posizione attiva presso l’INAIL a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione.
I servizi online per il calcolo del premio
A seguito della denuncia di iscrizione, l’Istituto assicurativo provvede a notificare al datore di lavoro il certificato di assicurazione contenente il c.d. ratino ovverosia il premio dovuto calcolato sulla base delle retribuzioni presunte indicate nella richiesta telematica inviata.
Successivamente, ogni anno, il premio assicurativo sarà calcolato e comunicato all’INAIL mediante la c.d. autoliquidazione INAIL, avente scadenza il prossimo 28 febbraio 2023. Dichiarazione nella quale, i datori di lavoro dovranno:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione mediante il modello di pagamento F24 con il codice di versamento “902023”.
Naturalmente non sono soggette all’incombenza in trattazione i datori di lavoro cessati nel corso del 2022 che hanno correttamente provveduto mediante la nuova funzionalità Autoliquidazione ditte cessate, prevista dalla circolare INAIL 25 giugno 2021, n. 18, a comunicare le retribuzioni imponibili.
Come reso noto con l’istruzione operativa 6 dicembre 2022, n. 11093, le basi di calcolo per l’autoliquidazione 2022/2023 sono state pubblicate sin dallo scorso 6 dicembre 2022 nell’apposita sezione Fascicolo aziende > Visualizza comunicazioni.
Su tale modulo è possibile recuperare le indicazioni relative:
- alla gestione tariffaria di appartenenza (industria, artigianato, terziario, altre attività);
- alla voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta secondo le lavorazioni previste dal decreto ministeriale 27 febbraio 2019;
- al periodo oggetto di assicurazione;
- al tasso medio di tariffa, corrispondente al tasso medio nazionale per la voce assicurata;
- al tasso applicabile, ovverosia il tasso medio per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività;
- al tasso applicato, relativo al tasso da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo.
Effettuato il download, anche massivo, delle basi di calcolo delle c.d. ditte in delega, sarà possibile fruire dei seguenti servizi online resi disponibili dall’Istituto assicurativo ed utili al calcolo dell’autoliquidazione INAIL:
- AL.P.I. online, che permette di calcolare e presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate, presentare la domanda di fruizione della riduzione del premio artigiani;
- Invio Telematico Dichiarazione Salari, che permette di presentare le medesime opzioni di cui al punto precedente mediante l’invio di tracciati record predeterminati dall’INAIL (in formato Json e txt).
ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2023, alcune polizze speciali, saranno soggette al sistema di autoliquidazione del premio assicurativo. Con decreto interministeriale 6 settembre 2022, sono assoggettate a premio ordinario le polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e gli addetti ai frantoi (Circolare INAIL 16 dicembre 2022, n. 45) |
Le oscillazioni del tasso
I tassi assicurativi INAIL, determinati sulla base dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali occorsi e denunciate sulle singole voci tariffarie, possono essere soggetti ad oscillazione per due ordini di motivi: a) l’andamento infortunistico della PAT; b) per prevenzione.
Nel primo caso, l’oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è determinata dall’INAIL mediante l’elaborazione e la notificazione dei c.d. Modelli 20SM, contenenti i tassi di premio oscillanti per andamento infortunistico aziendale.
Tale tipologia di oscillazione è detta anche automatica ed è applicabile solo successivamente al primo biennio di attività.
Diversamente, laddove l’impresa abbia provveduto al miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in misura aggiuntiva alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, potrà accedere alla c.d. oscillazione del tasso per prevenzione, trasmettendo telematicamente all’Istituto assicurativo il modello OT23. Tale domanda deve pervenire entro il 28 febbraio per gli interventi effettuati nell’anno precedente.
In tal caso, nel primo biennio la riduzione sarà pari all’8% per la PAT interessata.
Diversamente sulla base del numero di lavoratori-anno del triennio sarà possibile accedere alle seguenti riduzioni:
lavoratori-anno del triennio della PAT |
Riduzione |
Fino a 10 |
28% |
Da 10,01 a 50 |
18% |
Da 50,01 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
Retribuzioni imponibili
Normalmente la retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo corrisponde all’imponibile contributivo INPS ed è rintracciabile sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda. Tale retribuzione deve intendersi utile al computo per i lavoratori dipendenti, siano essi quadri, impiegati o operai, e deve essere presa a riferimento secondo il criterio di competenza.
Tale retribuzione concerne, in applicazione del c.d. principio di armonizzazione delle basi imponibili, tutte le somme corrisposte e costituenti reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR.
Così come per la materia previdenziale INPS, la retribuzione c.d. effettiva troverà i limiti del minimale contributivo di cui decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge ed annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.
Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando detta retribuzione per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (per l’anno 2022, il minimale di retribuzione oraria dei lavoratori part-time è pari a 7,49 euro).
Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo dovranno prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali ed, eventuali, massimali.
Soggetti |
Periodo |
Retr. Annua |
Retr. Mensile |
Retr. Giornaliera |
Soci e collaboratori familiari di ditta non artigiana |
01.01.2022 – 30.06.2022 |
€ 17.448,90 |
€ 1.454,08 |
€ 58,16 |
01.07.2022 – 31.12.2022 |
€ 17.780,70 |
€ 1.481,73 |
€ 59,27 |
|
Intero anno |
€ 17.614,80 |
- |
- |
|
Lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti dipendenti |
01.01.2022 – 30.06.2022 |
Min. € 17.448,90 |
€ 1.454,08 |
€ 58,16 |
Max. € 32.405,10 |
€ 2.700,43 |
€ 108,02 |
||
01.07.2022 – 31.12.2022 |
Min. € 17.780,70 |
€ 1.481,73 |
€ 59,27 |
|
Max. € 33.021,30 |
€ 2.751,78 |
€ 110,07 |
||
Intero anno |
€ 17.614,80 |
- |
- |
|
€ 32.713,20 |
- |
- |
||
Collaboratori di impresa familiare ex art. 230-bis, c.c. |
01.01.2022 – 30.06.2022 |
€ 17.520,84 |
€ 1.460,07 |
€ 58,40 |
01.07.2022 – 31.12.2022 |
€ 17.852,88 |
€ 1.487,74 |
€ 59,51 |
|
Intero periodo |
€ 17.686,86 |
- |
- |
|
Dirigenti (massimale) |
01.01.2022 – 30.06.2022 |
€ 32.405,10 |
€ 2.700,43 |
€ 108,02 |
01.07.2022 – 31.12.2022 |
€ 33.021,30 |
€ 2.751,78 |
€ 110,07 |
|
Part – time (max orario) |
Al 30.06.2022 |
€ 13,50 |
- |
|
Dal 01.07.2022 |
€ 13,76 |
- |
Riduzioni del premio assicurativo
Come specificato nella nota INAIL 29 dicembre 2022, n. 11838, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2022/2023 sono:
- riduzioni del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023;
- sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- Sgravio Registro Internazionale;
- riduzione del 50% dei premi dovuti per le aziende con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità ("Retribuzioni soggette a sconto", "Tipo" codice "7" e la specifica delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione);
- riduzione del 5,68% per la sola regolazione 2022, per le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non abbiano riscontrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che abbiano spuntato, nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781";
- riduzione del 50% dei premi dovuti in regolazione e in rata per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
- riduzione del premio per le cooperative agricole ed i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (rispettivamente 75% e 68%);
- incentivo per le assunzioni ex art. 4, commi 8-11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, e relativa riduzione del 50% per le assunzione a tempo determinato (per 12 mesi) o indeterminato (per 18 mesi), anche in somministrazione, di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi o per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in zone svantaggiate, ovvero per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (indicazione dei codici da H a Y).
Per tale ultimo esonero nei termini rivisitati dall’art. 1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, (attualmente autorizzato fino al 30 giugno 2022) il Ministero del Lavoro ha specificato che, fermo restando quanto previsto nel precedente elenco, la disposizione non si applica all’INAIL e, pertanto, il predetto esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali INPS.
Riduzione del presunto
Il datore di lavoro che prevede, per l’anno 2023, di erogare retribuzioni inferiori a quelle risultanti per l’anno 2022 e che intende calcolare il premio dovuto sulla rata con retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate per la regolazione, deve inviare all’INAIL, entro il prossimo 16 febbraio 2023, la c.d. retribuzione del presunto attraverso l’apposito applicativo online, specificando le motivazioni di tale scelta (Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione; ricorso alla CIG; prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa; ecc.).
Premio a rate e interessi
Il premio di autoliquidazione può essere versato in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023 ovvero in quattro rate trimestrali. In tale ultima ipotesi saranno dovuti gli interessi annui i cui coefficienti sono stati resi noti dall’INAIL con la nota 12 gennaio 2023, n. 346.
Atteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022, pari allo 1,71%, l’Istituto assicurativo ha comunicato i seguenti coefficienti:
Nr. rata |
Data di scadenza |
Coefficienti interessi |
1° |
16 febbraio 2023 |
0 |
2° |
16 maggio 2023 |
0,00416959 |
3° |
21 agosto 2023 |
0,00847973 |
4° |
16 novembre 2023 |
0,01278986 |
QUADRO NORMATIVO Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 |
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