Gruppo Iva, le fatture con partita Iva del singolo partecipante sono irregolari

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Gruppo Iva, le fatture con partita Iva del singolo partecipante sono irregolari

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 72/2019, fornisce chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo Iva e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo Iva.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in presenza di un Gruppo Iva, la fattura che riporta la partita Iva del singolo aderente e non quella di Gruppo è da considerarsi irregolare ed il contribuente si deve attivare per la sua regolarizzazione.

Una società considera corrette, ai fini della registrazione e della detrazione Iva, le fatture ricevute per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti del Gruppo Iva che non riportano la partita Iva del Gruppo, bensì la partita Iva del singolo partecipante ante adesione al Gruppo Iva. Tali fatture vengono considerate valide senza che sia necessario effettuare alcun tipo di correzione/integrazione dell’intestazione formale del documento.

A fondamento della sua tesi, la società richiama un vecchio documento di prassi che si riferiva ad un caso di scissione (risoluzione n. 183/1995).

Gruppo Iva, fatture con partita Iva del singolo partecipante da regolarizzare. Possibili eccezioni

Nella risoluzione n. 72/E/2019, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall’istante, in quanto la posizione giuridica delle società aderenti al Gruppo Iva, a seguito di esercizio dell’opzione, non è sovrapponibile a quella delle società risultanti da un’operazione di scissione.

La scissione è un’operazione straordinaria che realizza un effetto successorio delle posizioni giuridiche attive e passive della società scissa in favore delle società beneficiarie. Invece, nel Gruppo Iva, l’effetto successorio non si verifica, risolvendosi quest’ultimo in un regime opzionale che comporta il venir meno della soggettività passiva individuale di ciascun membro, ai soli fini Iva e per il tempo di efficacia dell’opzione.

Pertanto, specifica l’Agenzia, il Gruppo Iva che riceve una fattura con errata indicazione della partita Iva deve provvedere alla sua regolarizzazione per la registrazione e il conseguente diritto alla detrazione dell’Iva, anche se si tratta della partita Iva ante-adesione di una delle società del Gruppo. La fattura ricevuta dal Gruppo Iva che riporta la partita Iva del singolo aderente è, infatti, da considerarsi irregolare e deve essere corretta mediante trasmissione dell'autofattura allo Sdi.

Ferma restando la necessità di operare “a regime” la regolarizzazione delle fatture riportanti la partita Iva dei partecipanti, l’Agenzia riconosce che esistono delle incertezze legate soprattutto al fatto che la disciplina del Gruppo Iva è di origine comunitaria e le partite IVA dei soggetti aderenti al gruppo rimangono “attive” anche dopo l’adesione allo stesso.

Proprio in considerazione delle oggettive condizioni di incertezza operative, la stessa Amministrazione finanziaria ammette possibili eccezioni, ritenendo che: “possano essere fatti salvi eventuali comportamenti difformi posti in essere antecedentemente alla pubblicazione della presente risoluzione, sempre che detti comportamenti non abbiano recato danno all’Erario per il mancato assolvimento dell’imposta dovuta”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 2 luglio 2019 - Gruppo IVA, autonomo soggetto passivo d’imposta – Moscioni

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