Gruppo IVA, ancora pochi giorni per esercitare l’opzione per il 2024

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Gruppo IVA, ancora pochi giorni per esercitare l’opzione per il 2024

Entro il 30 settembre 2023 va presentato in via telematica il modello AGI/1, per l’esercizio dell’opzione per l’adesione o la revoca dell’adesione al Gruppo IVA, con effetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2024.

Interessati sono tutti i gruppi di imprese che possono decidere di operare come un soggetto passivo IVA unico, considerando irrilevanti le operazioni infragruppo, con benefici finanziari e di semplificazione amministrativa e contabile.

Gruppo Iva, cos’è

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972), possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.

NOTA BENE: Sono escluse dalla partecipazione le sedi e le stabili organizzazioni all’estero.

Analogamente, non possono partecipare al gruppo Iva:

  • i soggetti aventi almeno una azienda sottoposta a sequestro giudiziario;
  • i soggetti sottoposti a procedura concorsuale.

I tre vincoli richiesti per la costituzione del Gruppo Iva devono sussistere contemporaneamente.

Esercitando l’opzione, i suddetti soggetti possono accedere ad una serie di benefici di natura:

  1. economica, in quanto evita i costi derivanti dall’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi infragruppo;
  2. finanziaria, in quanto, venendosi a determinare un’unica liquidazione Iva per tutte le operazioni poste in essere dai soggetti partecipanti, consente di compensare le posizioni debitorie e creditorie Iva degli stessi;
  3. amministrativa, in quanto gli obblighi Iva sono posti solo in capo al soggetto rappresentante del gruppo, mentre vengono meno gli obblighi Iva per le operazioni infragruppo, con un evidente risparmio dei costi di gestione contabile.

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva

Il rappresentante del Gruppo esercita l’opzione mediante la presentazione, in via telematica, dell’apposita dichiarazione.

NOTA BENE: Si tratta del modello AGI/1, che va sottoscritto da tutti i partecipanti e, in ultimo sottoscritto e fisicamente presentato dal rappresentante del gruppo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata.

Il modello AGI/1 viene utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1);
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).

Gruppo Iva, quando presentare la dichiarazione per esercizio/revoca opzione

In base all’articolo 70-quater del DPR 633/72, l’opzione ha effetto:

  • dall’anno successivo, se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre;
  • dal secondo anno successivo, se la dichiarazione è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre.

I termini di presentazione variano, dunque, a seconda del tipo di dichiarazione presentata.

ATTENZIONE: I soggetti passivi che intendono costituire un Gruppo IVA a decorrere dal 1° gennaio 2024 devono esercitare l’opzione entro il 30 settembre 2023. Se l’opzione è comunicata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, la sua decorrenza slitta al 1° gennaio 2024.

Dato che il giorno 30 settembre cade di sabato, sorge qualche dubbio sul fatto di rinviare tale adempimento al primo giorno lavoratovi utile successivo, che appunto cade di lunedì 2 ottobre, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011. Tale norma, infatti, prevede proprio il rinvio dei termini per gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadano il sabato o in un giorno festivo.

Considerando il fatto che secondo il citato articolo 70-quater del DPR 633/72, le dichiarazioni presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre hanno effetto dal secondo anno successivo, e poiché il termine del 1° ottobre fissato dalla norma non parrebbe soggetto a rinvii in base al suddetto DL 70/2011, in assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole ritenere che neppure il termine del 30 settembre sia soggetto a slittamenti.

Altre scadenze sono indicate dall’Agenzia delle Entrate nella pagina del sito dedicata alla “Costituzione del gruppo Iva”.

Si riportano raccolte nella seguente tabella.

Opzioni contabili

Per l’esercizio delle opzioni contabili (artt. 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo

Inclusione/esclusione partecipante

In caso di ingresso di soggetti passivi precedentemente esclusi dal Gruppo, il modello deve essere presentato entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli di cui all’art. 70-ter e art.70-quater, comma 5

In caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.

 

Subentro rappresentante

In caso di subentro di un nuovo rappresentante, la sostituzione deve essere comunicata entro trenta giorni.

Variazione dati

In caso di variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.

Cessazione

n caso di cessazione del Gruppo a seguito del venir meno della pluralità dei soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.

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