Gruppo Iva. Costituzione con dichiarazione entro il 30 settembre
Pubblicato il 16 settembre 2019
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Lo Stato italiano prevede che soggetti Iva, esercenti attività d'impresa, arte o professione, legati, congiuntamente, da vincoli finanziario, economico e organizzativo ai sensi dell'art. 70-ter del DPR n. 633/1972, possano scegliere di costituire un gruppo Iva.
Se la domanda, da effettuare presentando il modello AGI/1, viene inoltrata entro il 30 settembre, l’opzione ha valore dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se, invece, l’istanza è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Gruppo Iva. Come avviene l’adesione
Ai sensi del decreto Mef 6 aprile 2018, tra i soggetti aderenti al gruppo Iva i vincoli suddetti devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la scelta.
Il modello AGI/1 deve essere trasmesso a cura del rappresentante del gruppo Iva, in modalità telematica diretta, utilizzando l’applicazione web disponibile nell’area autenticata. La dichiarazione va sottoscritta da tutti i partecipanti.
L’adesione al gruppo Iva ha una durata di tre anni e si rinnova di anno in anno, se non giunge la revoca. Al gruppo viene assegnato un numero di partita Iva che deve essere riportato in ogni atto o comunicazione relativi all’Iva.
Gruppo Iva. Effetti dell’opzione
La partecipazione al gruppo Iva determina la perdita da parte dei soggetti coinvolti della propria autonomia soggettiva Iva e, di conseguenza:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra partecipanti del gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva;
- le operazioni effettuate da un soggetto passivo membro del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo Iva;
- le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva.
Inoltre, le eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente la partecipazione al gruppo IVA, non vengono trasferite al gruppo e possono essere richieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti, ovvero compensate orizzontalmente.
Il rappresentante del gruppo Iva
E’ il soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo sul vincolo finanziario. Se costui non può provvedere all’opzione, il sostituto deve identificarsi nel partecipante al gruppo con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.
Il rappresentante del gruppo è anche colui che deve adempiere agli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione; gli altri partecipanti sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
Gruppo Iva. La revoca
La revoca si effettua da parte del rappresentante del gruppo che presenterà l’apposita dichiarazione, sottoscritta anche dagli altri partecipanti.
Se l’atto di revoca è presentato dal 1° gennaio al 30 settembre, esso ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se è presentato dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’effetto decorre dal secondo anno successivo.
- edotto.com – Edicola del 21 settembre 2018 - Costituzione del Gruppo IVA. Approvato il modello AGI/1 – Pichirallo
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