Gratuito patrocinio Crediti compensabili
Pubblicato il 28 luglio 2016
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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per entrare immediatamente in vigore, il Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2015 – adottato di concerto con il ministero della Giustizia - che disciplina la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Requisiti compensazione
Ai fini della compensazione, i crediti in oggetto devono rispondere ai seguenti requisiti:
- essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- non risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione;
- con riferimento ai medesimi deve essere stata emessa fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
L’avvocato-creditore dovrà, attraverso apposita piattaforma elettronica di certificazione, esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata. Questo dichiarando la sussistenza dei prescritti requisiti.
Dall’anno 2017, la medesima opzione potrà essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
La compensazione potrà essere esercitata solo con riferimento all’intero importo della fattura.
Il Decreto del ministero dell’Economia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 per entrare in vigore in pari data.
- eDotto.com – Punto & Lex 18 luglio 2016 - Crediti e debiti avvocati presto compensati – Pergolari
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