Gratuito patrocinio. Ammissibilità, solo in base al reddito
Pubblicato il 21 ottobre 2017
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La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in relazione all’art. 76, comma 2 D.p.r. n. 115/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Il Tribunale rimettente, in particolare - chiamato a pronunciarsi in un procedimento di liquidazione del compenso dovuto al difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio - sollevava la questione di legittimità costituzionale in riferimento alla normativa sopra indicata, nella parte in cui prevede che, nelle controversie civili, per il calcolo della soglia oltre la quale è precluso l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, vengano in rilievo i redditi percepiti da ciascun familiare convivente, oltre quello dell’istante, mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametro reddituale. Nell’ordinanza di rimessione, più specificamente, si ritiene irragionevole, nonché contrario ai doveri di solidarietà sociale e familiare, il fatto che lo stato di bisogno sia apprezzato con riferimento al solo parametro del reddito percetto, senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall’entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell’età e delle condizioni di salute di essi.
Presupposti di ammissibilità rimessi al legislatore, non al giudice
Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia – con sentenza n. 219 del 20 ottobre 2017 - siffatta questione deve ritenersi inammissibile, poiché rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore.
Nel decidere per l’inammissibilità della questione, i Giudici costituzionali non mancano tuttavia di sottolineare l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
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