Graduatorie: ricorso al giudice del lavoro

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Secondo il Tar dell'Emilia Romagna - decisione n. 1928 del 21 ottobre 2009 – è il giudice ordinario e non quello amministrativo, a dover giudicare in materia di controversie inerenti alle graduatorie permanenti del personale della scuola ed aventi ad oggetto l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente.

Il principio fissato dai giudici amministrativi recepisce un indirizzo ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità ed è stato applicato, nel caso in esame, alla vicenda di una docente precaria che non si era vista attribuire il punteggio nella graduatoria definitiva di una classe di concorso. La ricorrente, a seguito della sentenza, dovrà proseguire il giudizio instaurato innanzi al Tar riassumendo la causa di fronte al giudice del lavoro.
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