Gli Ordini sono naturali contraddittori nei giudizi disciplinari

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Anche se la legge non contempla espressamente i consigli dell'Ordine locali tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro la decisione degli organi disciplinari di secondo grado, gli stessi, essendo portatori dell'interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, devono ritenersi come “naturali contraddittori” nel giudizio che si apre con l'impugnazione dei loro provvedimenti.

Ed infatti, il diritto degli Ordini di partecipare ai giudizi disciplinari in sede di impugnazione scaturisce dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, nonché dall'articolo 101 del Codice di procedura civile.

E' quanto statuito dai giudici della Cassazione con sentenza n. 2558 del 3 febbraio 2011, in una vicenda in cui il Conservatore dei registri immobiliari aveva disposto nei confronti di un notaio una sanzione disciplinare senza che, nel relativo procedimento, avesse partecipato il Consiglio dell'Ordine notarile locale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Ordini locali nei giudizi disciplinari - Saporito

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