Gli interessi di mora per le sanzioni civili INAIL
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 12 maggio 2015
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Con nota prot. 3288, del 6 maggio 2015, l’INAIL ha comunicato che per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015, dal 15 maggio 2015 il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive (rispettivamente del 40% e del 60% dell’importo di premio non corrisposto entro la scadenza) è fissato nella misura pari al 4,88% in ragione annuale.
Alla nota è allegato il seguente quadro riepilogativo in cui è riportata la misura degli interessi di mora a decorrere dall’1.1.1999:
PERIODO | INTERESSE DI MORA | |
da 1.1.1999 a 30.9.2009 | 8,4% | Decreto Direttoriale 28.7.2000 |
da 1.10.2009 a 30.9.2010 | 6,8358% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4.9.2009 |
da 1.10.2010 a 30.9.2011 | 5,7567% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 7.9.2010 |
da 1.10.2011 a 30.9.2012 | 5,0243% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 22.6.2011 |
da 1.10.2012 a 30.4.2013 | 4,5504% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 17.7.2012 |
da 1.5.2013 a 30.4.2014 | 5,2233% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4.3.2013 |
da 1.5.2014 a 14.5.2015 | 5,14% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 10.4.2014 |
da 15.5.2015 | 4,88% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 30.4.2015 |
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