Gli atti “da salvare” in caso di astensione del giudice

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Se il giudice si astiene da un procedimento penale, gli atti dallo stesso compiuti perdono di efficacia se il Presidente del Tribunale che accoglie l'astensione non dichiara quali siano da salvare nel passaggio all'altro magistrato. Ed infatti, è proprio il giudice che decide sull'astensione che conosce i profili di incompatibilità del giudice astenutosi e che può, quindi, valutare con precisione gli effetti di tale rilevata incompatibilità sugli atti di natura probatoria assunti in precedenza.

E' quanto statuito dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della decisione n. 13626 del 5 aprile 2011.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p.33 - Atti del giudice ricusato salvi solo se specificati - Galimberti

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