Giustizia tributaria, nuove norme sottoposte al vaglio della Consulta

Pubblicato il



Giustizia tributaria, nuove norme sottoposte al vaglio della Consulta

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con ordinanza n. 408 del 31 ottobre 2022, ha rimesso al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di alcune delle norme che disciplinano l’ordinamento giudiziario tributario, così come novellate dalla recente Legge n. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributario.

Nel dettaglio, le disposizioni sottoposte al vaglio della Consulta sono:

  • tutte le norme che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al MEF anziché ad altra Amministrazione Centrale dello Stato;
  • la disciplina sulla composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la consiliatura successiva all’entrata in vigore della legge;
  • le nuove previsioni che contemplano, come requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori, che il componente dell’ordinamento giudiziario tributario abbia garantito almeno un rapporto del 60% tra provvedimenti depositati entro il termine di un mese e provvedimenti complessivamente depositati;
  • la previsione di una specifica ipotesi di “decadenza” degli appartenenti all’ordine giudiziario tributario;
  • le disposizioni sull'attribuzione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il potere di applicare ex officio ad altro organo giudiziario il giudice tributario ogni volta in cui individui delle sedi in cui non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale e ogni volta in cui individui delle sedi in cui non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale, ma in una diversa prospettiva di conflitto con i parametri costituzionali;
  • le previsioni che assegnano ai giudici tributari onorari lo stabile e istituzionale esercizio di funzioni collegiali, anche se esiste un magistrato professionale ad esse destinabile.

I dubbi su tali disposizioni - concernenti, come visto, i magistrati tributari, l’accesso a nuovi ruoli e, soprattutto, la dipendenza dal MEF - sono stati ritenuti "non manifestamente infondati".

La recentissima entrata in vigore della Legge di riassetto dell’organizzazione giudiziaria tributaria  - si legge in un passaggio della decisione - impone alcuni interrogativi in ordine:

  • "alla assicurata conservazione delle guarentigie di autonomia ed indipendenza di ogni singolo componente di questo organo giudicante";
  • alla "coerenza intrinseca del disegno ordinamentale che ne risulta, nella prospettiva dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione";
  • nonché alla "ragionevolezza di una vistosa diseguaglianza di disciplina che caratterizza - pregiudicandoli - gli appartenenti all’ordinamento giudiziario tributario rispetto agli appartenenti agli altri ordinamenti giudiziari nazionali".

La CGT di Venezia ha manifestato il dubbio che tali previsioni siano in contrasto con le norme costituzionali segnatamente enucleate nello svolgimento della motivazione dell'ordinanza.

Da qui la rimessione delle stesse alla Corte costituzionale.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito