Giustizia: sulle pene pecuniarie, 9 milioni da recuperare

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Giustizia: sulle pene pecuniarie, 9 milioni da recuperare

Si segnala una circolare del ministero della Giustizia del 4 agosto 2017, nella quale viene fatto il punto sulla situazione relativa al recupero dei crediti sulle pene pecuniarie e vengono fornite, in merito, alcune indicazioni operative agli Uffici giudiziari.

L’amministrazione – si legge sulla circolare – ha, in particolare, focalizzato il proprio impegno sul tema per due motivi:

  • ai fini del recupero delle spese sostenute dalla Stato per la gestione del sistema giustizia, “in una prospettiva di maggiore economicità ed efficienza dello stesso”;
  • l’effettiva esecuzione delle condanne a pena pecuniaria, a garanzia del principio costituzionale della certezza della pena e dell’effettività dell’ordinamento giuridico.

Dopo un inquadramento generale sulla normativa, la circolare focalizza la propria attenzione sui dati dei recuperi effettuati da cui risulta che l’importo residuo dei crediti da riscuotere è pari a 9.035 milioni di euro.

Comunicazione di inesigibilità

A seguire, l’articolato si sofferma sul recupero delle pene pecuniarie e, in particolare, sulla disciplina della comunicazione d’inesigibilità dove viene sottolineato che la cosiddetta “comunicazione d’inesigibilità” “attiene all’esercizio dei diritti ed al discarico delle responsabilità nel rapporto fra agente della riscossione ed ente impositore, ma non risulta da alcuna norma di legge che la stessa sia un presupposto indispensabile per l’attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria”.

Ne consegue che, per l’accertamento dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria – viene concluso dal dicastero – non si possa più fare riferimento alla comunicazione d’inesigibilità.

Sottolineata, quindi, l’apparente mancanza, allo stato, di una norma di raccordo fra la disciplina della riscossione a mezzo ruolo e la disciplina codicistica delle pene pecuniarie, tale da permettere la “tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena”.

Questo, tuttavia, “non può impedire che sia data attuazione al principio di effettività della pena su cui riposa la certezza dell’ordinamento giuridico”.

Indicazioni operative

La circolare, come sopra evidenziato, conclude soffermandosi su alcune indicazioni operative impartite agli Uffici giudiziari per quel che riguarda:

  • la trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 36 D. lgs. n. 112/1999;
  • la trasmissione dei crediti ad Equitalia Giustizia s.p.a.
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