Carceri e giustizia, novità dal Governo
Pubblicato il 04 luglio 2024
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Resa nota dal Governo, con Comunicato stampa n. 88 del 3 luglio 2024, l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un importante decreto legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
Si tratta di un provvedimento di ampia portata, oggetto di dibattito nelle ultime settimane per le implicazioni che comporta soprattutto in ambito penitenziario.
Vediamo in breve di che si tratta
Contenuti del decreto legge
Il decreto, già ribattezzato “svuota carceri” è volto a:
- rafforzare la sicurezza, l’operatività e l’efficienza degli istituti penitenziari, ovviando alla carenza di organico mediante l’assunzione di 1000 unità del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria;
- garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, sempre mediante l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile;
- assicurare il reinserimento dei detenuti nella società, principio che è alla base della Costituzione italiana, anche attraverso l’istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;
- introdurre una nuova fattispecie di reato che sanzioni le condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio;
- eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri;
- razionalizzare le regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare in materia di colloqui telefonici e liberazione anticipata;
- assicurare l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche in relazione ai poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello;
- differire il termine per l’entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operatività del medesimo.
Reinserimento detenuti
Recenti studi dimostrano che il tasso di recidiva è molto inferiore nei soggetti che, durante il periodo di esecuzione della pena, abbiano avuto l'opportunità di svolgere attività formative e lavorative.
Ciò è determinato, prevalentemente, dal reinserimento nel tessuto produttivo conseguente all'acquisizione di professionalità richieste dal mercato del lavoro.
Ecco allora che il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), proprio per rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni, o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni.
Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione.
Inoltre, si introduce l’obbligo per il magistrato di sorveglianza di accertare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei 90 giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste.
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