Giurisdizione nel giudizio di fallimento di società trasferita all'estero

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Con l'ordinanza n. 16633 del 2009, la Cassazione si è pronunciata sul regolamento preventivo di giurisdizione avanzato da una società che riteneva il giudice italiano incompetente per la decisione sul suo fallimento avendo la stessa trasferito la propria sede all'estero, presso altro Paese dell'Ue. In realtà, il trasferimento della sede legale era avvenuto poco prima della presentazione dell'istanza di fallimento. Con lo stesso, inoltre, non si era, di fatto, spostato il centro di interessi dell'impresa. Per la Corte, trattandosi di questione relativa alla dichiarazione di fallimento di un'impresa presente nel territorio comunitario, l'individuazione del giudice competente era da farsi con riferimento al regolamento Ce 1346/2000 che fa capo allo Stato dove è situato il centro di interessi abituale e riconoscibile della società. I giudici di legittimità hanno così spiegato che, nel caso in esame, poiché al trasferimento della sede legale non era seguito un effettivo trasferimento del centro di interessi dell'impresa, era da considerarsi vinta la presunzione secondo cui vi è coincidenza tra sede legale ed effettivo centro di interessi; pertanto, la dichiarazione di fallimento della detta società doveva rimanere al giudice italiano.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 – Il fallimento resta in Italia – Galanti, Meriggi

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