Giudici tributari: pubblicato il regolamento sul procedimento disciplinare
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 23 luglio 2014
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Con delibera del 10 giugno 2014 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 168/2014), il Consiglio di giustizia tributaria ha diffuso il regolamento contenente il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
Individuati gli illeciti disciplinari
Il provvedimento, all'articolo 3, individua in modo specifico i comportamenti del giudice tributario considerati illeciti disciplinari: tra questi, la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali.La sanzione massima? La rimozione
Le sanzioni applicabili saranno le seguenti: l'ammonimento; la censura; la sospensione dalle funzioni; la rimozione dall'incarico.La sanzione relativa alla rimozione dall'incarico sarà comminata nel caso in cui il giudice sia recidivo nelle violazioni punibili con la sospensione dalle funzioni. A seguito della rimozione, il giudice non può essere nuovamente nominato.
Diritti del giudice
Nell'ambito del procedimento disciplinare, il giudice potrà accedere agli atti e depositare le proprie memorie fino a 10 giorni prima della discussione davanti al Consiglio.Indicati anche i casi in cui il giudice tributario viene sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso.
- ItalliaOggi, p. 26 - Stretta sui giudici tributari - Stroppa
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