Giudicato preclude il redditometro
Pubblicato il 21 gennaio 2016
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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 943 del 20 gennaio 2016 – la sentenza, definitiva, di annullamento dell’accertamento sul redditometro e con la quale la prova contraria fornita dal contribuente venga considerata “idonea a superare l’efficacia presuntiva dell’identico elemento posto dall’Ufficio finanziario a fondamento della rideterminazione del reddito del contribuente”, ha efficacia di “giudicato esterno” in relazione ad altre annualità, precludendo ogni ulteriore accertamento al riguardo.
Stesso presupposto diverse valutazioni
Nella vicenda in esame, è stato accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione della Commissione tributaria regionale di rigetto di un'opposizione ad accertamento basato su redditometro.
Il ricorrente, in particolare, aveva lamentato che gli stessi elementi di fatto e la medesima documentazione prodotta in giudizio erano stati valutati in modo del tutto difforme, senza alcuna giustificazione, rispetto ad altra sentenza, definitiva, che era stata emessa in data anteriore nei confronti del medesimo contribuente, da altra sezione della stessa CTR, in relazione a diversa annualità.
Entrambi i giudizi concernevano il medesimo presupposto sostanziale dell’avviso di accertamento del Fisco, in quanto la rideterminazione del reddito del contribuente, operata per diverse annualità, risultava fondata sullo stesso elemento, vale a dire un rilevante investimento patrimoniale, distribuito su più annualità.
Efficacia espansiva del giudicato in materia tributaria
In particolare – ricorda la Corte – quando due giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di quesiti di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
E tale efficacia espansiva del “giudicato esterno”, in ambito tributario, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, poiché “l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente”.
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