Giornalisti. L'INPGI rivaluta pensioni e indennità

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Giornalisti. L'INPGI rivaluta pensioni e indennità

Con la circolare n. 3 del 31 gennaio 2023 l'INPGI ha dato conto delle operazioni di rivalutazione delle pensioni e ha aggiornato i valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2023 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2021 ed il 2022 determinato dall'ISTAT (comunicato del 17/01/2023) nella misura del + 8,1%.

I nuovi importi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio, in attesa che diventino effettive le determinazioni del Comitato Amministratore assunte con delibere del 24/01/2023 e soggette all'approvazione ministeriale.

Perequazione delle pensioni: ratei di gennaio e febbraio 2023

L'INPGI rende noto di aver applicato, con il rateo di pensione di gennaio 2023, a tutti i trattamenti pensionistici una perequazione provvisoria pari a + 7,3%.

Per effetto dell'incremento pari a + 8,1% (Comitato Amministratore, atto n. 4 del 24/01/2023), l'INPGI ha operato, con decorrenza 1° gennaio 2023, una nuova rivalutazione dei trattamenti pensionistici in essere alla data del 31 dicembre 2022 con il rateo di pensione di febbraio 2023, effettuando i conguagli con quanto già attribuito in via provvisoria.

Pensione ai superstiti: cumulo con redditi

L'INPGI ricorda la cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge dell’8 agosto 1995, n. 335 (Tabella F).

Ai fini della cumulabilità, evidenzia l'Istituto, sono da valutare tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Non vanno considerati l’importo della pensione ai superstiti oggetto di eventuale riduzione e gli importi delle altre pensioni ai superstiti in caso di titolarità di più pensioni.

L'INPGI riporta, nella circolare n. 3 del 31 gennaio 2023, i valori delle fasce reddituali e la relativa riduzione percentuale.

DIS-COLL e indennità di maternità

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per il 2023 è di 1.352,19 euro e l’importo massimo mensile delle stessa indennità è di 1.471,00 euro.

L'indennità di maternità per le libere professioniste e per le categorie assimilate (freelance con Partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione del diritto d’autore, STP e associati in partecipazione) iscritte all’INPGI, spetta per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi la data del parto.

L'indennità è erogata in misura pari all'80% di 5 dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

L’indennità non può:

  • essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero, nella misura risultante per la qualifica di impiegato;

  • essere superiore a 5 volte l'importo minimo.

L'indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per il 2023, l'importo minimo della prestazione spettante è di 5.610,80 euro (5 mensilità di retribuzione) e l'importo massimo è di 28.054,00 euro.

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che l’indennità di maternità possa essere riconosciuta per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità a favore delle libere professioniste “che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Il predetto limite reddituale sale, nel 2023, a 8.805,00 euro ed è riferito al reddito complessivo imponibile fiscale ai fini IRPEF.

Indennità di degenza ospedaliera e di malattia

I valori giornalieri per il 2023 dell’indennità di degenza ospedaliera sono i seguenti:

- 24,88 euro se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero (8% del massimale contributivo pari a 113.520,00 euro);

- 37,32 euro se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero (12% del predetto massimale);

- 49,76 euro se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero (16% del predetto massimale) .

Si ricorda che l'indennità spetta in caso di ricovero ospedaliero ai Co.Co.Co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare .

Infine ai Co.Co.Co, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta dall’INPGI un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni) e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 3 giorni.

I valori giornalieri dell’indennità di malattia per il 2023 sono i seguenti:

  • 12,44 euro da 3 a 4 mesi;

  • 18,66 euro da 5 a 8 mesi;

  • 24,88 euro da 9 a 12 mesi.

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