Giocattoli industria. Rinnovo Ccnl

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Giocattoli industria. Rinnovo Ccnl

Il 12 giugno 2024 Assogiocattoli e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl Giocattoli industria 30 giugno 2021 (vai al testo del rinnovo)

Trattamento economico

Minimi retributivi
Le Parti hanno definito i nuovi minimi contrattuali da giugno 2024.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Entro il 31 dicembre 2024 i lavoratori inquadrati al 1° livello saranno inquadrati al 2° livello.

Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
L'importo dell'E.G.R. viene elevato ad € 300,00.

Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico dell’azienda viene elevato dello 0,30%.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico dell'impresa è elevato ad € 15 mensili.

Da gennaio 2025 è previsto inoltre un ulteriore contributo di € 2,00 a carico delle imprese.

Orario di lavoro

Flessibilità orario settimanale
Dal 1° gennaio 2025 le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:

  • 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
  • 20% per le ore prestate di sabato.

Lavoro a turni
Dal 1° gennaio 2025 la  maggiorazione per le ore di effettiva prestazione a turni verrà elevata al 2,2% della retribuzione di fatto.

Assenze

Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono esclusi dal computo del periodo di comporto i periodi necessari ad effettuare terapie salvavita nonché i periodi di assenza legati a malattie degenerative.

Congedi parentali
A neomamme e neopapà che ne faranno richiesta verranno concesse le seguenti agevolazioni:

  • al termine dell’aspettativa facoltativa post partum, le lavoratrici possono chiedere un ulteriore permesso non retribuito di 30 giorni di calendario continuativi purchè non dispongano più né di giorni di ferie né di ROL alla data del rientro in azienda;
  • 2 giornate di congedo di paternità aggiuntive oltre quanto previsto dalla legge.

I periodi di congedo parentale fruiti dai dipendenti con figli di età inferiore ai 6 anni saranno indennizzati all’80% della retribuzione spettante, fino al limite di 2 mesi. Il secondo mese viene indennizzato all’80% anche per gli anni successivi al 2024.

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso nella casa (nel caso di adozione o affidamento), rimangono remunerati al 30%, fino al limite di 9 mesi, comprensivi dei 2 mesi remunerati all’80%.
I restanti periodi di congedo parentali non sono retribuiti fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a 3 mesi).

Tipologie contrattuali

Apprendistato professionalizzante
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 2 a 3 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere fino a 3 apprendisti.

Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine, non in somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti 24 mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • attività connesse alla campagna vendita in showroom;
  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività di vendita stagionale o straordinaria;
  • gestione delle esigenze di mercato legate alla ciclicità tipica del settore di riferimento;
  • investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
  • realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
  • sviluppo di nuovi impianti o linee produttive, nonchè di nuovi processi produttivi legati a progetti infrastrutturali, temporali o straordinari conseguenti ad avvio di nuove attività e/o modernizzazione dei  processi esistenti come conseguenza di attività di ricerca, progettazione e innovazione;
  • costruzione, gestione e implementazione dei database aziendali.

Rapporti a tempo parziale
Le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato.

Lavoro agile
Con l'accordo viene introdotta la disciplina del lavoro agile.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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