Albo gestori della crisi: in scadenza le operazioni di primo popolamento

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Albo gestori della crisi: in scadenza le operazioni di primo popolamento

Gestori crisi d'impresa: scadono il 31 marzo 2023 i termini per il primo popolamento dell'Albo.

Fino a tale data, infatti, si svolgeranno le operazioni straordinarie di primo popolamento, tese ad offrire ai tribunali un albo che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi.

Albo gestori consultabile dal 1° aprile 2023

L’Albo dei gestori della crisi d'impresa, quindi, sarà accessibile e consultabile dal pubblico e dagli uffici giudiziari a decorrere dal 1° aprile 2023, data a partire dalla quale l'albo sarà aggiornato costantemente.

Commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro interessati hanno ancora qualche giorno per ottenere i requisiti di iscrizione.

Si segnala, in proposito, che, alla luce degli ultimi chiarimenti resi dal ministero della Giustizia riguardo al requisito alternativo alla formazione, utile al primo popolamento, sono da considerare utili, ai fini dell’iscrizione, tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Con i chiarimenti integrativi in parola - contenuti nella circolare DAG del 13 marzo 2023 - il ministero ha inteso rispondere alle istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo e all’erogazione della formazione, a seguito del rilevamento di alcune questioni critiche riguardanti i requisiti di iscrizione.

Requisito per il primo popolamento: rilievo a incarichi fino al 15 luglio 2022

Come detto, la circolare ha focalizzato l'attenzione sul requisito alternativo alla formazione, utile al primo popolamento dell’albo.

Sul punto, il ministero ha ritenuto opportuno correggere e integrare quanto chiarito con la precedente circolare, recependo i rilievi sollevati dal Cndcec che aveva sollecitato un'interpretazione più coerente alle norme.

La disposizione di riferimento - si legge nei chiarimenti - nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, "ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale". Se è questa la ratio - continua il ministero - "appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019".

Il dicastero, ciò posto, ha definito che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

NOTA BENE: secondo le nuove indicazioni, dunque, sono da considerare utili ai fini dell’iscrizione all’albo tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Enti erogatori formazione iniziale: consulenti del lavoro accanto ad avvocati e commercialisti

Gli ulteriori chiarimenti resi dal ministero hanno riguardato gli Enti erogatori della formazione.

La circolare, in primis, si sofferma sugli Enti erogatori della formazione iniziale, rispetto ai quali viene apportata una correzione alla precedente lettura, per quel che concerne l'inclusione anche degli ordini professionali dei consulenti del lavoro tra gli enti che, pur in convenzione con università pubbliche o private, possono erogare corsi di formazione utili ai fini dell’iscrizione all’albo, così come riconosciuto per avvocati e commercialisti.

Non vi sarebbe alcuna valida ragione - si legge nella circolare - per escludere dall’erogazione della formazione iniziale gli ordini professionali dei consulenti del lavoro.

Del resto, un’estensione in via interpretativa del novero degli enti erogatori della formazione che includa anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro non tradirebbe la ratio di affidare la formazione ad un numero ristretto di ordini professionali qualificati ma, anzi, consentirebbe di restituire coerenza al sistema, allineando gli ordini professionali erogatori della formazione ai professionisti iscrivibili.

NOTA BENE: sono quindi legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.

Aggiornamento biennale: allineamento ordini professionali erogatori

Per finire, vengono fornite ulteriori precisazioni per quanto riguarda l’individuazione degli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale.

Anche in questo caso - analogamente a quando convenuto per la formazione iniziale - si è inteso correggere e integrare quanto precedentemente chiarito nella circolare del 20 gennaio 2023, ammettendo tra gli enti erogatori dell’aggiornamento biennale gli ordini professionali dei consulenti del lavoro.

NOTA BENE: sono, dunque, legittimati ad erogare l’aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.

Soddisfatti delle correzioni si sono detti gli ordini professionali, commercialisti in primis, che, come sopra detto, avevano sollevato diverse perplessità sulle prime indicazioni fornite dal dicastero, tanto che si era reso necessario un incontro, il 21 febbraio scorso, tra i tecnici di Via Arenula e i rappresentanti di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, proprio per tentare di superare i nodi su primo popolamento dell'albo, obblighi formativi e tirocinio. 

In esito a tale incontro, peraltro, era stato reso un primo chiarimento nelle Faq diramate dal dicastero il 24 febbraio 2023 ed era stata anche annunciata l'odierna circolare, dove sarebbero stati meglio esplicati i presupposti di funzionamento e iscrizione all'albo.

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