Gestione separata Inps: iscrizione professionisti senza Cassa
Pubblicato il 28 giugno 2024
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L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si applica anche ai professionisti che, pur operando in settori regolamentati da albi professionali, non sono soggetti a una cassa di previdenza specifica per ragioni reddituali o altre circostanze particolari.
Questo quanto ribadito dall’Inps con il messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024.
Obbligo di iscrizione alla Gestione separata: normativa di riferimento
Legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto la Gestione separata presso l'Inps con l'obiettivo di estendere la copertura previdenziale a quei soggetti che, per vari motivi, non rientravano nelle tradizionali forme di previdenza obbligatoria.
La norma si applica dunque ai lavoratori autonomi, inclusi i professionisti, il cui esercizio professionale è subordinato all'iscrizione a specifici albi, ma che non sono obbligati ad aderire a una cassa di previdenza specifica.
Soggetti obbligati
Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata tutti i professionisti e i lavoratori autonomi che, sebbene iscritti a un albo professionale, non versano il contributo soggettivo alla relativa cassa di previdenza.
Questo include coloro che non raggiungono le soglie di reddito necessarie per l'iscrizione obbligatoria alla cassa professionale o che, per specifiche disposizioni normative, non possono aderirvi.
Pertanto, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si configura come una misura di chiusura del sistema previdenziale, volta a garantire una copertura assicurativa universale.
Sentenze della Corte Costituzionale
Ecco le sentenze emanate in materia negli ultimi anni dalla Corte Costituzionale, che hanno chiarito e ampliato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Sentenza n. 104 del 22 aprile 2022
Con tale sentenza la Corte ha confermato che non solo i lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali devono aderire alla Gestione separata, ma anche coloro che, pur essendo iscritti a un albo, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo alla cassa di previdenza professionale.
Sentenza n. 238 del 28 novembre 2022
Con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, la Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato i criteri per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; in particolare, è stato chiarito che anche i professionisti iscritti a un albo che versano il contributo integrativo, ma non quello soggettivo, sono tenuti all'iscrizione. Questo include situazioni in cui la non iscrizione alla cassa professionale è dovuta alla mancanza di requisiti reddituali o a specifici divieti normativi.
Sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024
La più recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024 ha introdotto importanti novità per ingegneri e architetti.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui non prevede l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non iscritti alla cassa di previdenza per specifiche ragioni.
Questa sentenza ha dunque esentato ingegneri e architetti, iscritti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, dal pagamento delle sanzioni civili relative al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi
Nell’ambito del contenzioso in materia di obbligo contributivo alla Gestione separata, numerose questioni vengono sollevate riguardo l’intervenuta prescrizione dei contributi.
L’Inps precisa che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili ratione temporis.
FAQ
1. Chi è obbligato all'iscrizione alla Gestione separata?
Tutti i lavoratori autonomi e i professionisti che, pur essendo iscritti ad albi professionali, non versano il contributo soggettivo alla relativa cassa di previdenza, devono iscriversi alla Gestione separata. Questo include coloro che non raggiungono le soglie di reddito necessarie per l'iscrizione obbligatoria alla cassa professionale o che, per specifiche disposizioni normative, non possono aderirvi.
2. Quali sono le principali novità introdotte dalle sentenze della Corte Costituzionale?
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno ampliato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata a una fascia più ampia di professionisti, chiarendo che anche coloro che versano solo il contributo integrativo ma non quello soggettivo devono iscriversi. Inoltre, le sentenze hanno esentato specifiche categorie di professionisti, come ingegneri e architetti, dal pagamento delle sanzioni civili per periodi precedenti all'entrata in vigore delle norme interpretative.
3. In quali casi si è esonerati dal pagamento delle sanzioni civili?
I professionisti che, pur essendo obbligati all'iscrizione alla Gestione separata, non hanno versato il contributo soggettivo alla cassa di previdenza di appartenenza e hanno omesso l'iscrizione prima dell'anno d'imposta 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili.
4. Come viene calcolato il termine di prescrizione dei contributi?
Il termine di prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione separata è di cinque anni. Questo termine decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge. In casi specifici, il termine può essere prorogato attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Quali sono le implicazioni delle sentenze della Corte Costituzionale per ingegneri e architetti?
La sentenza n. 55 dell'8 aprile 2024 ha esentato ingegneri e architetti, iscritti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata per periodi antecedenti all'entrata in vigore della norma interpretativa.
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