Gestione separata e legislazione applicabile
Pubblicato il 17 ottobre 2018
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Con circolare n. 102 del 16 ottobre 2018, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.
In materia occorre tener presente che la normativa comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali fra cui i lavoratori iscritti alla nostra Gestione separata.
Tuttavia - chiarisce l’Istituto - l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.
Con la circolare INPS n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato che sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
•dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
•collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
•collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
•collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
•collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
•medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
•associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
•volontario del servizio civile.
Sono, invece, assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
- amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
- collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
- partecipante a collegi e commissioni;
- venditore porta a porta;
- rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
- tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, a far data dall’1 gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata sono, invece, assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
- medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
- collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate).
Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
- amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
- collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
- partecipante a collegi e commissioni;
- venditore porta a porta;
- rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
- collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
- tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
Quindi, nei casi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle succitata classificazione, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.
- eDotto.com – Edicola del 20 luglio 2017 – DIS-COLL, INPS su stabilizzazione ed estensione – Schiavone
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