Malattia: tutti gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro
Pubblicato il 04 aprile 2024
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Sul lavoratore dipendente che accusi uno stato di malattia incombono specifici obblighi di comunicazione e certificazione circa la propria indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali, dal CCNL o dalla legge.
L’assenza per malattia è una particolare ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro durante la quale il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Laddove il lavoratore subordinato non dovesse adempiere ai propri obblighi, secondo i tempi e le modalità prescritte dal regolamento aziendale o dal CCNL, sussistono gli estremi per la qualificazione della responsabilità disciplinare, in ottemperanza agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede.
Responsabilità che si configura anche allorquando il dipendente risulti assente o non reperibile alle visite mediche di controllo, disposte dal datore di lavoro o dall’INPS, nei limiti delle c.d. fasce orarie di reperibilità. In tale ultima ipotesi, vi è, altresì, un quadro sanzionatorio che rischia di inficiare il diritto alla percezione dell’indennità spettante.
Che obblighi incombono, allora, sul dipendente che accusa uno stato di malessere che non gli consente di svolgere l’attività lavorativa? Qual è la corretta gestione che deve porre in essere il datore di lavoro?
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