Generiche difficoltà da Covid non bastano per lo stop all'esecuzione

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Generiche difficoltà da Covid non bastano per lo stop all'esecuzione

La Corte di cassazione ha precisato i termini per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen.

Ai sensi di tale ultima disposizione – si rammenta – è sancita la possibilità, a richiesta dell'imputato o del responsabile civile, che la Corte di cassazione sospenda, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno.

Sospensione dell'esecuzione della condanna civile, onere probatorio

Orbene. Ai fini dell'accoglimento, da parte della Suprema corte, della menzionata richiesta di sospensione, l'instante è tenuto a fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma oppure a dimostrare il pericolo di un "danno grave ed irreparabile", derivante dall'esecuzione della statuizione.

Il danno, in questo caso, non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, potendo derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì pregiudichi in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato.

E’ a carico dell’istante, in dette ipotesi, l'onere di provare che la somma, da versare in esecuzione della condanna, abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo.

Calo del reddito a causa del Coronavirus? Va provato

Così la Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 24814 del 2 settembre 2020, pronunciata con riferimento all’istanza promossa da un imputato che era stato condannato, in sede di merito, per il delitto di truffa aggravata.

Questi, oltre alla pena ritenuta di giustizia, era stato condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Nel proporre ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado, l’imputato aveva chiesto, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, sull’assunto che la medesima avrebbe comportato, a suo carico, un danno grave ed irreparabile, in quanto la somma da versare sarebbe "tanto elevata da privarlo dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali".

Gli Ermellini, nel rigettare la domanda, hanno rilevato come nel caso in esame l’istante non avesse adempiuto all'onere probatorio sul medesimo incombente, essendosi limitato a lamentare di avere subito un calo del suo reddito per il prolungato arresto forzoso dell'attività lavorativa, dovuto alla pandemia COVID-19, e di avere rottamato e rateizzato diverse cartelle esattoriali.

A fronte di tali deduzioni era evidente che l'imputato aveva del tutto genericamente rappresentato di versare in una situazione di difficoltà economica, non avendo neppure indicato l'effettiva consistenza del suo patrimonio e la concreta incidenza del pagamento delle somme de quibus sulle sue disponibilità patrimoniali.

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