Garanzia Giovani: incentivi oltre il de minimis
Pubblicato il 25 febbraio 2016
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Con Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Garanzia Giovani”.
Recentemente, con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 sul portale ministeriale, il D.D. n. 1709/2014 è stato rettificato e l’INPS, con circolare n. 32 del 16 febbraio 2016, ha fornito le relative istruzioni.
Si rammenta – come specificato dall’Istituto con circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 - che l’incentivo in questione spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Lavoratori per cui spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani NEET che si registrano al programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Sono NEET i soggetti:
- non inseriti in un percorso di studi;
- non occupati;
- non inseriti in un percorso di formazione.
Modifiche al regime de minimis
Chiarisce la circolare n. 32/2016 che l’incentivo in questione può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, ovvero nel rispetto del regime de minimis, o, in alternativa, oltre tali limiti purché l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.
Fruizione oltre i limiti de minimis
Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia Giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia Giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
- per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia Giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:
- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, ovvero negli ultimi sei mesi non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, oppure negli ultimi sei mesi deve aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato.
Incremento occupazionale netto
Si ha incremento occupazionale netto quando vi è un “aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Quindi, in definitiva, il datore di lavoro che presenta l’istanza potrà fruire degli incentivi oltre i limiti del regime “de minimis” se l’assunzione comporta un aumento del numero di dipendenti di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Tuttavia, come sottolinea la citata circolare INPS n. 32/2016, il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).
L’incentivo è, comunque, applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Al contrario, il requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.
Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora - nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese - non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause suddette.
Qualora, invece, siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, per accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.
La verifica in tal senso va ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
La domanda
La domanda va inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’INPS.
Norme e prassi |
D.M. 20 marzo 2013 Regolamento UE n. 1407/2013 Regolamento UE n. 1408/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 1709/2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 INPS, circolare n. 118/2014 INPS, circolare n. 32/2016 |
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