Garante privacy. Nullaosta per dati sulla titolarità effettiva delle imprese

Pubblicato il



Garante privacy. Nullaosta per dati sulla titolarità effettiva delle imprese

Arriva il parere favorevole del Garante per la privacy allo schema di regolamento Mef/MiSE riguardante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, di persone giuridiche private, di trust.

Schema di regolamento sulla comunicazione di dati sulla titolarità effettiva delle imprese

Con provvedimento n. 2 del 14 gennaio 2021 si comunica che lo schema di regolamento - composto da 11 articoli – contiene disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I dati che vengono comunicati al Registro delle imprese sono resi disponibili per un periodo di 10 anni.

Il regolamento prevede che gli amministratori delle imprese suddette:

  • acquisiscano i dati e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell’impresa;
  • comunichino i dati all’ufficio del Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021, utilizzando la comunicazione unica d'impresa, affinché siano iscritti e conservati nella relativa sezione del Registro.

L’accesso ai dati ed alle informazioni sulla titolarità effettiva sarà disponibile attraverso Infocamere.

Per quanto riguarda le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, presenti nel Registro delle imprese, si dispone l’accessibilità al pubblico dietro pagamento dei diritti di segreteria.

Comunicazione di dati sulla titolarità effettiva delle imprese. Parere del Garante

In ordine al contenuto dello schema, il Garante ha espresso il proprio parere in senso positivo tenendo conto:

  • che è conforme al principio di limitazione della conservazione dei dati il termine di 10 anni presso il Registro delle imprese;
  • della corretta individuazione delle tipologie di dati trattati nell’ambito delle informazioni da comunicare al Registro delle imprese, con riferimento alla posizione dei titolari effettivi che potrebbero trovarsi nelle c.d. circostanze eccezionali (ovvero essere esposti ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione);
  • della precisazione che, in caso di segnalazione di difformità da parte di un soggetto obbligato, debba essere assicurato l’anonimato del segnalante, fatte salve le specifiche previsioni relative all’accesso da parte delle autorità di controllo preposte.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito