Furto del veicolo a noleggio, l'assicurazione indennizza comunque il proprietario

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L’assicuratore è tenuto ad indennizzare il proprietario dell'autoveicolo rubato, anche nel caso in cui il furto sia dipeso da colpa grave di colui che lo ha avuto a noleggio.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 1430 depositata il 27 gennaio 2015, in accoglimento del ricorso presentato da una società proprietaria di un autocaravan, affinché la propria compagnia assicuratrice provvedesse ad indennizzare il furto dello stesso.

L’assicuratore infatti, invocando la limitazione di responsabilità di cui all’art 1900 c.c., negava il pagamento del suddetto indennizzo, in quanto il furto era stato provocato, per colpa grave, dal soggetto che lo aveva avuto a noleggio.

La Cassazione tuttavia, riformando quanto dedotto nei primi due gradi di giudizio, ha ritenuto in tal caso sussistere l’obbligo dell’assicuratore facendo proprio riferimento al medesimo art. 1900 c.c., secondo comma, nel quale si prevede che la copertura assicurativa opera se il sinistro avvenga per dolo o colpa grave di un soggetto del quale l’assicurato deve rispondere.

A maggior ragione – ha argomentato ancora la Cassazione – tale obbligo sussiste nel caso, come quello in esame, in cui si tratti di un terzo, seppur contrattualmente legato all’assicurato.

Tale responsabilità potrebbe eventualmente essere esclusa, solo in presenza di specifica clausola contrattuale, da sottoscriversi espressamente ex art. 1341 c.c.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - Il cliente ha colpa ma non risponde - Caprino

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