La funzione di indirizzo del Cnf non ne compromette la terzietà

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La funzione di indirizzo del Cnf non ne compromette la terzietà

Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione, la circostanza che il Consiglio nazionale forense, nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dei vari Consigli dell’Ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all’adozione di provvedimenti di cancellazione dall’Albo, non costituisce una violazione dell’articolo 111 della Costituzione sotto il profilo del difetto di terzietà.

Questo, in quanto le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del Cnf ed il procedimento, offrono sufficienti garanzie relativamente all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

E’ quanto ribadito nella sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017.

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