FSBA, aggiornato il manuale operativo per l'assegno ordinario

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FSBA, aggiornato il manuale operativo per l'assegno ordinario

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento del manuale operativo per le prestazioni erogate dal Fondo e previste dal Decreto Legge, 28 ottobre  2020, n. 137.

Il Fondo comunica che le domande inserite nel portale sono prorogate fino al 31 gennaio 2021 e gestite in relazione a tre periodi:

  • Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio per il periodo dal 23 febbraio al 12 luglio 2020;
  • Decreto Agosto per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • Decreto Ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Mensilmente FSBA autorizzerà il periodo rendicontato procedendo all’erogazione delle prestazioni richieste per le prime nove settimane.

Raggiunte le giornate disponibili per i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020, la procedura considererà le stesse autorizzate potendo, l'utente, richiedere le ulteriori 9 settimane Covid-19 con fatturato.

Si rammenta che nel periodo 13 luglio 2020 - 31 dicembre 2020 nella domanda possono essere inseriti i lavoratori in forza al 13 luglio 2020.

Le imprese che non hanno richiesto le prestazioni FSBA nel periodo dal 23 febbraio al 12 luglio 2020 hanno facoltà di presentare la domanda Covid-19 a condizione che:

  • I lavoratori risultino in forza alla data del 13 luglio 2020;
  • la durata massima di sospensione sia di 9 settimane nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • sia redatto e allegato l’accordo sindacale;
  • la rendicontazione venga effettuata entro il 30 del mese successivo ad esclusione delle domande di assegno ordinario iniziate nel mese di luglio, agosto ovvero settembre 2020;
  • sia stata avanzata richiesta del ticket Inps;
  • la data di fine domanda non sia successiva il 31 dicembre 2020 e verrà aggiornata automaticamente dal sistema.

Nella domanda delle ulteriori 9 settimane con causale Covid con Fatturato (2°periodo) dovrà essere richiesto un nuovo ticket INPS, altresì il suddetto periodo sarà considerato autorizzato indipendentemente dall’effettiva fruizione.

Relativamente alle domande del terzo periodo, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, 6 settimane, le imprese hanno facoltà di presentare una nuova domanda con causale Covid-19 a condizione che:

  • I lavoratori risultino in forza alla data del 9 novembre 2020;
  • la durata minima della sospensione sia di una settimana, a decorrere dalla data di fine delle 18 settimane, nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021;
  • la durata massima della sospensione sia di 6 settimane nel medesimo periodo;
  • la rendicontazione venga effettuata entro il 30 del mese successivo;
  • sia stata avanzata richiesta di nuovo ticket Inps;
  • la domanda sia presentata entro il 30 del mese successivo;
  • venga accettata una tra le seguenti autodichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative al raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del relativo semestre dell’anno precedente:
  1. non aver avuto riduzione di fatturato;
  2. l’attività di impresa è stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019;
  3. aver avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  4. aver avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ovvero che l’impresa ai sensi del comma 3, art. 12 del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sia esente dal versamento del contributo addizionale.

Si specifica che, nei termini previsti dal testo normativo, le settimane utilizzate dal 16 novembre 2020, anche relative alle 18 settimane del Decreto Agosto, saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31 gennaio 2021.

Anche le predette sei settimane saranno autorizzate indipendentemente dall’effettiva fruizione.

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