Fringe benefit: dalle Entrate la guida per applicare il decreto Lavoro
Pubblicato il 10 agosto 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare 1° agosto 2023, n. 23, i chiarimenti interpretativi sull’aumento della soglia di esenzione fiscale e contributiva fino a 3.000 euro per i fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR.
Llimitatamente al periodo d’imposta 2023 non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile, entro il limite dei 3.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti – e percettori di redditi assimilati – con figli fiscalmente a carico,
- le somme rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il godimento della misura è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di aver diritto all’innalzamento previsto dalla norma ed alla comunicazione del codice fiscale del figlio/figli a carico.
L’innalzamento della soglia di esenzione spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico perchè percettore dell’Assegno Unico e Universale.
Inoltre, l’agevolazione trova applicazione in misura intera per ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Cosa devono sapere il datore di lavoro e il lavoratore sull’aumento della soglia di esenzione fino a 3.000 euro per i fringe benefit prevista dal decreto Lavoro?
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