Forum Commercialisti 2020. Le risposte della GdF. Professionisti e antiriciclaggio
Pubblicato il 15 gennaio 2020
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Anche la GdF ha risposto ai quesiti posti in occasione del Terzo Forum Commercialisti, la tre giorni, organizzata da ItaliaOggi, aperta dal 13 gennaio 2020.
Beni con resa in partenza. La dichiarazione di arrivo resa dall'acquirente viene richiamata solo per le cessioni “franco fabbrica”. Il venditore è tenuto ad acquisire dal cessionario la dichiarazione di arrivo prevista dal par. 1.b. dell'art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 solamente nel caso di cessioni con trasporto o spedizione a cura del cessionario o di un terzo per conto del cessionario.
In merito si spiega che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 45-bis del Regolamento n. 282/2011 individua un elenco di documenti ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuto trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro sulla base di una “presunzione refutabile”, che fa salva, cioè, la prova contraria dell'Amministrazione finanziaria.
La norma definisce un set documentale differenziato a seconda della circostanza che i beni oggetto di cessione siano spediti o trasportati dal cedente (o da terzi per suo conto) e quindi “franco destino”, oppure dal cessionario (o da terzi per suo conto), e quindi “franco fabbrica”.
Come detto la dichiarazione di arrivo resa dall'acquirente viene richiamata solo per le cessioni “franco fabbrica”.
Nondimeno, con riguardo alle cessioni “franco destino”, l'art. 45-bis del Regolamento n. 282/2011 richiama, tra le prove da fornire, che il venditore certifichi che la merce sia stata spedita o trasportata da lui o da un terzo per suo conto nel Paese membro di destinazione.
A tal fine, la dichiarazione di arrivo resa dall'acquirente potrà dunque costituire, anche nelle cessioni rimesse alla responsabilità del venditore, un documento utile a dare evidenza dell'effettiva movimentazione della merce, in linea con l'orientamento da ultimo patrocinato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello n. 100 del 2019.
Contestazioni antiriciclaggio nei confronti dei professionisti. Quali contestazioni antiriciclaggio sono più frequenti nei confronti dei professionisti? La GdF risponde che l'attenzione nei confronti dei professionisti è comunque, indistintamente, molto elevata, in considerazione del fatto che l'adempimento degli obblighi da parte loro risulta fondamentale nel sistema di prevenzione antiriciclaggio.
Numerose attività investigative testimoniano come le organizzazioni criminali facciano sempre più frequentemente ricorso ai c.d. “facilitatori”, ovvero professionisti qualificati che offrono le proprie competenze e capacità operative al fine di agevolare, su scala globale, il riciclaggio dei proventi illeciti.
Pertanto, sul piano generale, a seguito degli interventi ispettivi eseguiti dai Reparti del Corpo, vengono, di norma, accertate infrazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio, tra cui: trasferimenti di denaro contante superiore alla soglia prevista, inosservanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela, omessa segnalazione di operazioni sospette.
Forum Commercialisti 2020. Spazio alle richieste di Associazioni e Casse professionali
I rappresentanti di Associazioni e Casse professionali sono intervenuti al terzo forum dei commercialisti perorando la causa delle reti.
Tra le richieste, la valorizzazione dei network professionali, dando la possibilità alle reti di professionisti di iscriversi al registro delle imprese.
Sul punto, il consigliere nazionale dell'Unione italiana commercialisti, Giuseppe Uva: “La politica deve agevolare l'aggregazione tra professionisti o almeno la loro collaborazione… È necessario dare alle reti tra professionisti la possibilità di iscriversi al registro delle imprese per dare maggiore dignità ai network professionali. Oggi, la nostra categoria ha il 7% di studi associati e il 93% lavora, quindi, da solo. La creazione di reti, inoltre, non deve essere solo territoriale, ma deve svilupparsi lungo tutto il territorio nazionale, con la collaborazione tra studi che deve essere attiva da Catania fino a Milano”.
È, inoltre, espresso un parere negativo sulle specializzazioni che pretendono di "specializzare" un commercialista che è già esperto nel suo campo.
Tuttavia, sarebbe necessario prevederle anche per la sezione B dell'albo.
- edotto.com - Edicola del 14 gennaio 2020 - Forum commercialisti. L’Agenzia risponde tra esterometro e appalti - G. Lupoi
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