Foro a favore del danneggiato per la diffamazione televisiva

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Corsia preferenziale nella scelta del Foro per i cittadini diffamati durante programmi in Tv. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza del 13 ottobre 2009 n. 21661.

In questi casi, sostengono i Supremi giudici, occorre attribuire la competenza al giudice del luogo in cui si realizza il danno del danneggiato che non è identificato nella sede dello studio televisivo bensì nel luogo di residenza dell’offeso, avendo questo subito una violazione dell’onore.

E’ infatti nella sede dove la persona vive, lavora e mantiene i contatti personali che si verifica il vero danno della diffamazione, anche se avvenuta durante una trasmissione televisiva.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Diffamazione in tv decisa nel foro del danneggiato – Ciccia

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