Fornitori di accesso a internet, tutelino le opere protette
Pubblicato il 15 giugno 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
I fornitori di accesso ad internet sono tenuti ad impedire la messa a disposizione degli utenti, di piattaforme di condivisione on line che diano accesso ad opere pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Né possono addurre a propria giustificazione, che sono gli utenti a permettere detto accesso, dal momento che gli stessi fornitori non possono certo ignorare che tale piattaforma consenta di accedere a numerose opere protette (da cui traggono oltretutto considerevoli profitti grazie agli introiti pubblicitari).
Nozione di "comunicazione al pubblico"
Si configura in tal caso una ipotesi di “comunicazione al pubblico”; nozione interpretata – ai sensi della Direttiva europea 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – nel senso di comprendere, in circostanze come quella di specie, la messa a disposizione e la gestione su internet di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete.
E’ quanto si legge nella sentenza della Corte di Giustizia Ue del 14 giugno 2017, resa nella causa C 610/15.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: