Fornitore salvo se in buona fede

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Il 21 febbraio 2008 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza in merito alla causa C-271/06 riguardante i presupposti per il trattamento di non imponibilità Iva disposto con l’articolo 15 della sesta direttiva. Nella sentenza si stabilisce che il fornitore che ha restituito al cliente l’Iva pagata sui beni acquistati per l’esportazione fuori della Comunità in base a documenti probatori che sono, poi, risultati falsificati dall’acquirente non risponde dell’imposta nei confronti dell’Erario se non poteva rendersi conto della contraffazione (pur facendo uso di tutta la diligenza possibile). La decisione muove dal caso di un’impresa che gestisce un supermercato che ha rimborsato l’Iva ai propri clienti, stabiliti in Paesi terzi, che fornivano la prova di avere esportato le merci acquistate al di fuori della Comunità. Ma la documentazione doganale esibita dall’acquirente era falsa, come emerso da un accertamento del Fisco con notifica all’impresa. La Corte di giustizia ha chiarito, in proposito, che l’obiettivo di prevenire la frode fiscale giustifica tal volta obblighi severi a carico del fornitore ma deve essere sempre rispettato il principio di proporzionalità che viene leso se si fa ricadere l’intera responsabilità del pagamento dell’Iva sul fornitore indipendentemente dal coinvolgimento nella frode commessa dall’acquirente.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Fornitore salvo se in buona fede - Rosati

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