Formazione professionale avvocati, provvedimenti uniformi durante il Covid
Pubblicato il 21 dicembre 2020
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Il Consiglio Nazionale Forense, durante la seduta amministrativa del 18 dicembre 2020, ha adottato alcuni provvedimenti in materia di formazione professionale continua.
In primo luogo, è stato disposto che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo; nel corso del medesimo anno, ciascun iscritto sarà tenuto ad adempiere l’obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie.
I crediti formativi del 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
A seguire è stato disposto che i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti e residuati rispetto alla compensazione già operata, potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021.
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