Formazione plafond IVA nelle cessioni extraUE. Importanza degli acconti
Pubblicato il 07 agosto 2024
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La consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione della formazione del plafond IVA in relazione alle cessioni di beni a clienti extraUE, e in particolare, come questo si relaziona alla fatturazione e registrazione degli acconti.
Formazione del plafond IVA nelle cessioni di beni a clienti extraUE: richiesta di chiarimenti
L'Associazione di settore ALFA ha chiesto ulteriori chiarimenti all'Agenzia delle Entrate riguardo la formazione del plafond IVA in relazione alle cessioni di beni a clienti extraUE, secondo quanto definito dalla risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013.
L'Associazione ha specificatamente richiesto di comprendere in quale momento si forma il plafond IVA:
- se questo avviene al momento della fatturazione dei singoli acconti, quindi limitatamente all'importo di ciascun acconto,
o
- se il plafond si forma solo con il trasferimento definitivo della proprietà del bene, per l'intero importo del corrispettivo contrattualmente pattuito.
La domanda è particolarmente rilevante per le operazioni che coinvolgono la fatturazione in più fasi, dove i beni vengono trasferiti solo dopo un collaudo positivo e la fattura finale viene emessa al netto degli acconti precedentemente fatturati e incassati. La comprensione di quando esattamente si forma il plafond è cruciale per gli associati dell'Associazione ALFA, poiché influisce direttamente sulla gestione dell'IVA e sulla contabilità finanziaria delle aziende coinvolte in queste operazioni internazionali.
Cessione all'esportazione e modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti
L'Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta dell'Associazione di settore ALFA fornendo chiarimenti sulle modalità di formazione del plafond IVA.
La risposta resa con la consulenza giuridica n. 3/2024 si basa sull’articolo 6 del Decreto IVA e precisa che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione, ma se gli effetti traslativi o costitutivi avvengono successivamente, la cessione si considera effettuata in quel momento. Importante è il quarto comma, che stabilisce che se una fattura viene emessa o un pagamento parziale viene effettuato prima di questi eventi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.
La formazione del plafond avviene al momento della registrazione delle operazioni, come specificato nella circolare n. 145/E del 10 giugno 1998. Questo criterio di registrazione semplifica gli adempimenti dei contribuenti, poiché il plafond disponibile riflette le risultanze contabili e i dati dichiarati annualmente per l'IVA. Inoltre, le fatture anticipate o i pagamenti anticipati contribuiscono alla formazione del plafond.
In sintesi, la fatturazione e registrazione degli acconti contribuiscono alla formazione del plafond, essendo l'operazione preordinata a una cessione all'esportazione. Se l'operazione non va a buon fine, è necessario rettificare il plafond costituito. La non imponibilità delle operazioni si basa direttamente sulle cessioni all'esportazione, e un cambiamento nella natura delle operazioni può influenzare il plafond, impedendo la compensazione e richiedendo il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.
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