Formazione avvocati. In vigore novità su accreditamento e autoaggiornamento
Pubblicato il 21 settembre 2015
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Sul sito del Consiglio nazionale forense, (Cnf) è stato pubblicato, il 18 settembre 2015, il nuovo testo del Regolamento n. 6/2014 sulla Formazione continua, con le modifiche apportate dal plenum del Consiglio medesimo nella seduta del 30 luglio 2015. Le novità sono immediatamente operative.
Il testo, accompagnato da una relazione illustrativa e da un nuovo fac-simile di domanda di accreditamento, è stato inoltrato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi con lettera del Presidente del Cnf, Andrea Mascherin.
Nella stesura della nuova versione di regolamento sono stati tenuti in considerazione i suggerimenti avanzati dai vari Ordini Circondariali e dalla Commissione Centrale per l’accreditamento e la formazione; altri spunti sono, invece, il frutto di un confronto con i responsabili della formazione territoriale.
A seguito delle modifiche, il regolamento annovera ventisei articoli, raccolti in sei Titoli.
Accreditamento
Nel testo della relazione di accompagnamento, viene sottolineato come, a seguito delle modifiche introdotte a luglio 2015, è stato notevolmente ampliato il potere di accreditamento degli Ordini, “responsabilizzati al rispetto uniforme dei criteri di valutazione delle attività formative”, con la previsione anche di una distinzione di competenze basata su criteri principalmente territoriali, legati all’attività formativa per la quale è richiesto l’accreditamento.
Relativamente alla formazione a distanza, è stato reputato opportuno escludere la necessità di un secondo accreditamento, ove la medesima venga realizzata sulla base di eventi già accreditati.
Autoaggiornamento
Per quanto riguarda le altre attività che concorrono all’assolvimento dell’obbligo formativo, è stata introdotta una modifica che chiarisce come debba considerarsi di carattere formativo anche l’attività del relatore che impiega tempo e risorse per preparare relazioni e materiale didattico per la lezione o l’intervento ad attività formative fruibili da terzi. Modificato anche l’articolo che consente di attribuire al relatore oltre al Credito riconoscibile per la relazione, anche quelli per l’eventuale partecipazione all’intero evento formativo, nonché quelli per l’attività di autoaggiornamento finalizzata alla preparazione della relazione.
In ogni caso, viene precisato che l’attività di autoaggiornamento necessita di preventiva autorizzazione.
- ItaliaOggi, 19 settembre 2015, p. 30 – La formazione è continua - Ventura
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