Forfettario. Dall’Agenzia altre cause ostative
Pubblicato il 12 giugno 2019
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L’Agenzia delle entrate fornisce altri chiarimenti sull’esclusione al regime forfettario. Lo fa con tre risposte dell’11 giugno 2019, numeri: 183, 184 e 186.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
In sostanza, con la risposta 184/2019 l’Agenzia spiega che non osta al regime forfettario la percezione della borsa di studio durante il periodo del dottorato di ricerca, anche se erogata da un ente che successivamente è divenuto il principale cliente del contribuente a seguito dell’apertura della partita Iva. Infatti, la circolare 9/E/19 tra i rapporti pregressi del contribuente che vuole accedere al forfettario che ostano al regime, esclude quelli indicati dalle lettere c), d), f),g), h), h-bis), i) ed l), del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir.
Non può accedere al regime agevolato, invece, chi esercita in via esclusiva l’attività di revisore legale, poiché i compensi da revisore legale sono considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il contribuente, nel frattempo divenuto autonomo, potrà accedervi successivamente quando i compensi non deriveranno più esclusivamente dall’attività di revisore legale. Questo emerge dalla risposta 186/2019.
Per lo stesso motivo, non può accedere al regime agevolato - risposta 183/2019 - il dipendente che cessa il rapporto di lavoro subordinato per riprendere l'attività di dottore commercialista, divenendo sindaco del precedente datore di lavoro: i compensi percepiti sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir).
Si ricorda che:
- se l’incarico di sindaco o revisore di società o enti rientra nell’oggetto della professione esercitata, i compensi sono attratti nel reddito di lavoro autonomo (sindaco o revisore che sia dottore commercialista o esperto contabile);
- non rileva, invece, la semplice iscrizione nel Registro dei revisori, che dà esclusivamente diritto all’uso del titolo di “revisore contabile”, ma non configura necessariamente un’autonoma figura professionale.
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