Forfettari, dal Fisco le regole di uscita dal regime
Pubblicato il 21 dicembre 2023
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Con la pubblicazione della circolare 32/E/2023 l’Agenzia delle Entrate fa il punto su ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime forfettario, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023.In particolare, il documento di prassi, fornisce i tanto attesi chiarimenti in merito alla speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100 mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno. Così, i contribuenti che nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.
Con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Pertanto, la fattura che comporta il superamento del limite dei 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’Iva a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in generale, gli obblighi Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo. La dichiarazione Iva relativa all’anno nel quale è stata superata la soglia dei 100.000 euro evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato. Rimangono, invece, nell’alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate “anteriormente” all’incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono essere evidenziate nella dichiarazione annuale (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell’ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.
Nell’ultima parte della circolare si riportano le risposte alle domande poste dagli operatori sulle novità. In particolare, il documento di prassi precisa che, in caso di superamento della soglia dei 100.000 euro, l’applicazione del regime ordinario Iva interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite dei 100 mila euro, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite. Inoltre, se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività. Altro chiarimento riguarda la decadenza da precedenti opzioni. Infatti, per l’Agenzia, il soggetto che nel 2021 ha optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro, senza necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.
Prevista anche una clausola di salvaguardia. Infatti, tenuto conto del fatto che la disciplina in esame produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell’anno 2023, gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della L. 212/2000, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del documento di prassi.
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