Forfetari, lettere di compliance per carenze del quadro RS

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Forfetari, lettere di compliance per carenze del quadro RS

I soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 54 e ss della Legge n. 190/2014, e che abbiano omesso di compilare il quadro RS del Modello Redditi PF 2022, riceveranno lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento spontaneo.

Con il provvedimento agenziale n. 325550 del 19 settembre 2023 si individuano le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente le informazioni per una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso del Fisco e per consentire al contribuente di fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Modello Redditi PF, quadro RS. Informazioni obbligatorie

Il quadro RS del modello Redditi PF 2022 contiene una sezione specificatamente dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva in regime forfetario, denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi”.

In essa devono confluire obbligatoriamente una serie di informazioni che il contribuente in regime di favore deve trasmettere all’Agenzia delle entrate: si tratta di informazioni riguardanti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che meritano comunque di essere indicate da parte di chi redige la dichiarazione.

Nello specifico, dato che i contribuenti in regime forfetario si trovano in un regime semplificato, per cui non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva, devono comunque fornire al Fisco una serie di informazioni minime per consentire i dovuti controlli.

NOTA BENE: Queste informazioni devono essere indicate attraverso la compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi. Specificatamente, devono essere compilati i righi da 375 a 381 da parte dei forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

L’eventuale mancata indicazione dei suddetti elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 fa sì che intervenga l’Agenzia delle Entrate, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

In attuazione dei successivi commi 634 - 636 della Legge di Stabilità 2015, che hanno previsto l’introduzione di forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente in regime forfetario, con il provvedimento in oggetto, sono individuate le modalità attraverso le quali l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

Elementi e informazioni a disposizione dei contribuenti

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione alcune informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

  1. codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  3. data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

L’Agenzia trasmette una comunicazione, mediante PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti con le informazioni in suo possesso per invitarli a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

In assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

NOTA BENE: Le informazioni comunicate sono consultabili dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Forfetari, cosa fare se si riceve la lettera dalle Entrate

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le stesse modalità con cui ha ricevuto la lettera di compliance.

Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Il contribuente che riceve la lettera può:

  • non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a riportare questi dati;
  • eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 PF, relativo al periodo d’imposta 2022.

Forfetari: come ravvedersi in caso di omesse informazioni

I contribuenti in regime forfetario che ricevono le comunicazioni da parte del Fisco per non aver indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla legge, possono regolarizzare la loro posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Il ravvedimento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

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