Fondo vittime dell’amianto: finanziato un nuovo triennio

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Fondo vittime dell’amianto: finanziato un nuovo triennio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto interministeriale 16 luglio 2024 che rifinanzia di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime dell’amianto.

Come noto, il Fondo in argomento interviene, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente modificato dall’art. 1, commi 203 e 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore di lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, nei casi di decesso, a favore dei loro eredi.

Ambito di applicazione e destinatari

I lavoratori sopra richiamati ovvero i loro eredi potranno accedere al Fondo in trattazione per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali accusati. Quanto cagionato dovrà altresì risultare da sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale ovvero verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta.

In particolare, detta documentazione dovrà essere stata depositata o sottoscritta secondo i seguenti termini:

  • per l’anno 2024, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2025, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2026, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

Nel caso di decesso del lavoratore, saranno legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest’ultimo che risultano destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale ovvero verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta.

Modalità di presentazione della domanda

I soggetti destinatari, in possesso dei titoli esecutivi sopra evidenziati, possono presentare all’INAIL istanza di accesso al Fondo tramite posta elettronica certificata. La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità:

  • entro il 31 gennaio 2025, per l’annualità 2024;
  • entro il 31 gennaio 2026, per l’annualità 2025;
  • entro il 31 gennaio 2027, per l’annualità 2026.

La domanda dovrà essere corredata dalla sentenza esecutiva o dal verbale sottoscritto in sede protetta, contenente la specifica individuazione del debitore, degli eredi destinatari del risarcimento e la relativa quantificazione, nonché da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica.

ATTENZIONE: Al momento dell’invio della domanda, i beneficiari dovranno dare contestuale comunicazione alla società debitrice individuata in sentenza o nel verbale di conciliazione.

L’accesso al Fondo è precluso:

  • ai lavoratori ovvero ai loro eredi che abbiano già percepito il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte della società partecipata pubblica;
  • ai lavoratori cui, al momento della domanda, non sia stata riconosciuta dall’INAIL la patologia asbesto-correlata.

Modalità di erogazione

L’indennizzo è erogato dall’INAIL ricevute le risorse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad ogni modo l’Istituto assicurativo è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, l’accertamento del diritto di accesso al Fondo e la misura dell’indennizzo.

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