Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo all’occupazione, chiarimenti CNCE
Pubblicato il 05 novembre 2018
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Con comunicato del 26 ottobre 2018 la CNCE, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti dalle Casse Edili in merito all'applicazione dell'accordo del 18 luglio 2018, ha precisato che:
- per il Fondo sanitario è confermata la decorrenza, dal 1° ottobre 2018, del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro ed a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018;
- per il Fondo Prepensionamenti è confermata la decorrenza, dal 1° ottobre 2018, dell'aumento del relativo contributo pari allo 0,10%;
- per il Fondo incentivo all'occupazione è confermata la decorrenza, dal 1° ottobre 2018, del contributo dello 0,10%.
Inoltre, il comunicato informa che le Casse Edili richiederanno, dal 1° dicembre 2018, i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all'occupazione) a tutte le imprese iscritte.
Con successivo comunicato del 30 ottobre 2018, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha precisato che la contribuzione relativa al Fondo sanitario nazionale (0,35%), al Fondo per incentivare l'occupazione (0,10%) e quella aggiuntiva per il Fondo nazionale prepensionamenti (0,10%), dovranno essere inserite nella denuncia mensile ad iniziare dal periodo di competenza di dicembre 2018.
All'interno della stessa denuncia di dicembre, andrà indicata anche la contribuzione, per i citati Fondi, relativa ai mesi pregressi di ottobre e novembre 2018.
- eDotto.com – Edicola dell’1 marzo 2018 – CNCE: attestazione APE sociale 2018 – Schiavone
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