Fondo per le vittime dell’amianto, prestazione estesa per il 2020

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Fondo per le vittime dell’amianto, prestazione estesa per il 2020

È stata estesa, per l’anno 2020, la prestazione prevista dal “Fondo per le vittime dell’amianto”, di cui all’art. 1, co. 278, della L. n. 208/2015. La misura, che terminava la sua operatività nel 2019, è stata ora prorogata per il biennio “2019-2020” dall’art. 33-bis, co. 1 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”), convertito con modificazioni in L. n. 157/2019. A tal fine, il legislatore ha dedicato 10 milioni di euro per ciascun anno. Il termine entro il quale occorre inviare le domande è il 2 marzo 2020.

Le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al predetto Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle predette ultime due annualità, sono state fornite dall’INAIL, con la circolare n. 4 del 7 febbraio 2020.

Fondo per le vittime dell’amianto, la norma

L’art. 1, co. 278, della L. n. 208/2015 ha istituito un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali. Successivamente l’art. 1, co. 188, della L. n. 205/2017 ha previsto, quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del citato Fondo, anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.

In attuazione del predetto art. 1, co. 278 è stato emanato il D.I. (MLPS-MEF) del 27 ottobre 2016, che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni. Il Fondo ha operato per il triennio 2016-2018, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno.

Ora, l’art. 33-bis, co. 1 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”), convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, ha esteso l’operatività del Fondo anche per le annualità 2019 e 2020, confermando in 10 milioni di euro la dotazione finanziaria.

Fondo per le vittime dell’amianto, termine invio delle domande

Le domande volte ad ottenere la prestazione erogata dal Fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla circolare in commento, da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020:

  • per l’anno 2019, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
  • per l’anno 2020, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Fondo per le vittime dell’amianto, modalità d’invio della domanda

Le domande devono essere inviate tramite:

  • Pec indirizzata adcra@postacert.inail.it;
  • raccomandata A/R alla Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la sua responsabilità i propri dati anagrafici e lo status di erede del malato deceduto per patologia asbesto correlata.

Ad essa dovranno essere allegati la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto (o gli aventi diritto) alla prestazione e la somma dovuta.

Gli istanti devono, altresì, contestualmente alla presentazione della domanda, comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso al beneficio.

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