Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, incrementate le risorse
Pubblicato il 17 gennaio 2020
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In data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato, nella sezione "pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dpcm del 21 novembre 2019, concernente il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 13, commi 5, e 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Al riguardo, sono state stanziate – per l’anno 2020 – risorse pari a 21.915.742,00 euro.
In particolare, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all’art. 13, co. 1 e 1-bis della L. n. 68/1999, sono trasferite all'INPS:
- le risorse versate nel primo, secondo e terzo trimestre 2019 dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contribuiti esonerativi ai sensi dell’art. 5, co. 3-bis della L. n. 68/1999, per complessivi 3.789.575,00 euro;
- a decorrere dall'anno finanziario 2020, oltre alle risorse di cui al citato art. 1, co. 1, del Decreto 24 febbraio 2016, pari a 20 milioni di euro annui, le ulteriori risorse pari a 1.915.742 euro annui, per complessivi euro 21.915.742,00, assegnate al “Capitolo 3892 - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”.
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cos’è?
Il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, disciplinato dalla L. n. 68/1999 e istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede determinati incentivi in favore delle aziende per l’assunzione di lavoratori disabili.
In particolare, al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, l’art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto, a favore dei datori di lavoro, un nuovo incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, misura e durata dell’incentivo
In merito alla misura e durata dell’incentivo, esse variano in base alle caratteristiche del disabile da assumere e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Nello specifico, è previsto un incentivo pari al:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi (ovvero per l’intera durata del rapporto, in caso di assunzione a termine con contratto non inferiore a 12 mesi), per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- edotto.com- Edicola del 2 febbraio 2018 - Diritto al lavoro disabili, nuovi fondi per assunzioni relative al 2017 – Schiavone
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