Fondo patrimoniale. Ipoteca beni se non si prova l'estraneità ai bisogni familiari
Pubblicato il 24 agosto 2018
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La prova dell’estraneità ai bisogni familiari dei debiti contratti, che evita l'esecutività dell'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, è a carico del debitore.
Dunque, l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della Riscossione sugli immobili conferiti a un fondo patrimoniale è legittima se il debitore non dimostra (in virtù degli articoli 167 e 170 del Codice civile):
- la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente;
- che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.
A chiarirlo la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20998 del 23 agosto 2018, ritiene l’iscrizione ipotecaria legittima sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.
Fondo patrimoniale aggredibile se il debito è contratto per i bisogni della famiglia
Il fondo patrimoniale è costituito proprio per far fronte ai bisogni della famiglia, dunque è aggredibile se il debito è contratto per i bisogni della famiglia.
Al contrario, l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Una diversa soluzione legittimerebbe, in modo improprio, l’utilizzo del fondo patrimoniale a scopo elusivo.
La Corte puntualizza anche che la natura del tributo, oggetto della querelle, non contraddice, in mancanza di prova contraria della quale è onerato il debitore, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi in esame, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi (non meglio identificati), riguardassero esigenze familiari.
A tutto ciò si aggiunge che la parte ricorrente non ha né pagato né impugnato le cartelle esattoriali, pertanto il credito è da ritenersi definitivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.
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