Fondo occupato ma poi non espropriato. No alla rinuncia abdicativa del privato

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Fondo occupato ma poi non espropriato. No alla rinuncia abdicativa del privato

Il privato che vede il proprio fondo occupato per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, poi non espropriato nelle forme legislativamente previste, non può unilateralmente abdicare al diritto di proprietà vantato sul fondo medesimo.

Il Tar del Piemonte, con sentenza n. 368 del 28 marzo 2018, si è discostato dal costante orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa che ammette la possibilità, per il privato, il cui bene immobile sia stato illegittimamente occupato per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità, di abdicare unilateralmente alla proprietà di esso.

Secondo i giudici piemontesi, infatti, il nostro ordinamento non consentirebbe la rinunzia abdicativa alla proprietà esclusiva su beni immobili; inoltre, una tale rinunzia abdicativa all’attualità dovrebbe comunque ritenersi non consentita “con riferimento a beni immobili illegittimamente occupati per scopi di pubblica utilità”.

La rinunzia abdicativa non costituisce istituto generale

Per il Collegio amministrativo, il fatto che la rinunzia ai diritti reali sia espressamente ammessa dal Codice civile solo con riferimento a taluni diritti reali ed alla quota di comproprietà indivisa, non consente di presumere che la rinunzia abdicativa ai diritti reali costituisca un istituto generale, disciplinato in talune situazioni solo per esplicitarne gli effetti.

Per contro, è ritenuta molto più logica la contraria opzione, secondo la quale il legislatore avrebbe ammesso la rinunzia a diritti reali solo nei casi in cui essa risulta funzionale alla corretta gestione ed alla valorizzazione del bene immobile.

Del resto – si legge nel corpo della decisione – “non si trova alcun argomento “forte”, che confermi, al di fuori delle ipotesi tipiche disciplinate dal codice civile, la possibilità di rinunciare al diritto di proprietà su di un bene immobile senza che contestualmente tale diritto non si trasferisca o non si consolidi in capo a terzi quale effetto voluto dal rinunziante (e non dalla legge)”.

Diversamente, né tali norme, né altre che disciplinano la forma e la pubblicità degli atti e negozi giuridici, “prevedono espressamente la rinunzia unilaterale al diritto di proprietà su un bene immobile”.

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